Qual è il tuo nome? Nomi e doppi nomi, come comportarsi

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Qual è il tuo nome? Nomi e doppi nomi, come comportarsi.

La domanda sembrerebbe semplice: “come ti chiami?”, ma la risposta non sempre lo è.

Partiamo dall’origine: dal notaio si firma con l’apposizione del nome e con il cognome. La firma è parte dell’atto, che deve essere tutto chiaro e leggibile, compresa la firma, che dovrà essere leggibile con il nome e con il cognome.

“Firmi signor Carlo Mario” “ma notaio io Mario non ce l’ho sul codice fiscale” “ma notaio nessuno mi chiama Mario” oppure “ma notaio io ho la virgola”.

Sul nome c’è stata e forse c’è tutt’ora molta confusione.

Nel linguaggio comune si parla di primo e secondo nome, talvolta di nome di battesimo, altre volte di nome dato in Comune e nome dato in Chiesa e via di seguito.

 

CHI È NATO PRIMA DEL 2000

Il concetto di nome era nell’art. 6 del codice civile il quale prevedeva unicamente che “nel nome si comprendono il prenome e il cognome”.

La disciplina era contenuta nell’ Ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9-7-1939 n. 1238. Il nome non viene definito, viene dato per presupposto. Al contrario si dice (art. 72) “E' vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche (…).”

Era comune dare più di un nome, ma il relativo utilizzo (e relativa certificazione nelle carte di identità e negli estratti) era degradato ad un elemento di prassi. La “virgola” tra un nome e un altro, di regola, faceva degradare il secondo elemento secondario quasi “non ufficiale”. L’elemento risultava dagli estratti e spesso anche nei documenti di identità, con tanto di virgola.

 

CHI È NATO TRA IL 2000 E IL 2012

Si tenta di fare maggiore chiarezza con il D.P.R. 3-11-2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

Intanto all’art. 35 circoscrive il concetto di nome “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe”.

Il tentativo neppure tanto velato è quello di eliminare il concetto di “secondo nome”. Il nome è uno solo e può essere formato da più elementi (onomastici). Quindi “Carlo Mario” dell’esempio è un solo nome composto da più elementi. Coerentemente, gli estratti e i certificati riporteranno i due elementi. Se poi nella vita comune viene utilizzato solo il primo elemento, ufficialmente non rileva, come non rilevano i soprannomi.

 

CHI È NATO DOPO IL 2012

Con la L. 10 dicembre 2012, n. 219 viene un po’ modificato il concetto di nome. Si dice infatti che “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.”

Sparisce il riferimento all’elemento onomastico e si torna al nome. Si torna anche alla “virgola”, anche se questa volta non legata ad una prassi, ma normata.

Quindi il nome non è più uno solo composto da più elementi, ma il nome può essere:

  • Singolo (es. Cesare)
  • Composto da più elementi non separati da virgola (es. Marco Antonio)
  • Composto da più elementi separati dalla virgola (Maria, Francesca)

La differenza tra i casi 2 e 3 consiste nell’“ufficialità” del secondo elemento. Senza la virgola comparirà in atti estratti e certificati e pertanto “andrà usato” nelle occasioni ufficiali, come ad esempio una sottoscrizione di un atto notarile. Con la virgola non comparirà e non andrà utilizzato essendo un elemento “ufficiale” in quanto registrato, ma con minori implicazioni sulla generalizzazione della persona.

 

COSA FARE NEL CASO DI CONFUSIONE

La legge sa che la situazione prima del 2000 era confusa e infatti prevede, già nel testo originario che (art. 36) “Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fàttone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.”

Quindi di fronte alle situazioni di confusione la legge offre la possibilità di fare chiarezza in maniera piuttosto semplice.

Bisogna tenere presente che l’anagrafe tributaria, da cui si ricava il codice fiscale, dovrebbe essere allineata all’anagrafe municipale. Nel caso in cui ci sia confusione la regola è che prima si dovrebbe sistemare l’anagrafe municipale e poi si dovrebbe adeguare di conseguenza l’anagrafe tributaria facendosi attribuire un corretto codice fiscale.

Va tenuto presente che le modifiche che si fanno all’anagrafe municipale derivano dalla “volontà del dichiarante o, all'uso fattone”. Quindi, se ho più nomi e la situazione non è chiara ho due possibilità: scegliere la situazione che più mi piace (un solo nome o entrambi o tutti) o quella che corrisponde all’uso (come mi chiamano gli altri). Nell’uso però può rientrare anche l’uso fiscale. Quindi è possibile adeguare l’anagrafe municipale a quella fiscale, magari per il timore di fare confusione con acquisti fatti e posizioni fiscali aperte (imprese, quote, società etc.).