Testamento olografo: alcune indicazioni pratiche

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Testamento olografo: alcune indicazioni pratiche

Il testamento olografo è il testamento scritto interamente “di mano” dal testatore e sempre “di mano” datato e sottoscritto. Il meno formale dei testamenti previsti dal nostro codice civile rimane pur sempre un documento con una forma ben precisa. La mancanza della forma incide sulla validità del testamento.

L’olografia, cioè la scritturazione “di mano”, ha una funzione ben precisa. È l’elemento che collega il testamento a colui che lo ha scritto.

Nella normale scrittura privata le regole che collegano il documento all’autore sono diverse rispetto alla materia testamentaria. Per prima cosa non si parla di documento interamente scritto di pugno, ma solo di documento sottoscritto (art. 2702). La scrittura farà piena prova se colui che l’ha sottoscritta ne riconosce la sottoscrizione. Evidentemente nel testamento olografo questo non è possibile: quando il testamento olografo acquisterà efficacia il testatore non potrà lui stesso riconoscerne la sottoscrizione perché il testamento acquista efficacia con la morte proprio del testatore.

La legge, quindi, richiede qualcosa di più: che il testamento sia interamente redatto di mano dal testatore. Non si potranno utilizzare mezzi meccanici, caratteri a stampa, computer e stampanti, pena la nullità del testamento. La scrittura a mano garantisce che tutto il testamento provenga dal testatore e non da altri e, indirettamente, garantisce una maggior ponderatezza del contenuto del testamento. Scrivere a mano un testo è infatti una operazione più complessa rispetto a firmare in calce un documento preparato da altri.

La giurisprudenza tende a interpretare con molta rigidità il requisito dell’olografia: ogni elemento della scheda testamentaria che non sia apposto personalmente dal testatore è in grado di pregiudicare la validità del testamento.

Ad esempio, nella prassi è capitato che il testatore non abbia apposto personalmente la data al testamento. La data risultava invece apposta da terzi. In alcune pronunce questo vizio è stato considerato più grave (nullità) rispetto alla mancanza della data (che comporta invece l’annullabilità del testamento). In questo senso testualmente la sentenza Cass. civ. Sez. II Sent., 05-12-2018, n. 31457Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione”. La massima poi prosegue per chiarire che se l’intervento dei terzi è successivo e indipendente dalla volontà del testatore il testamento potrebbe mantenere la propria validità (“Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius"). Cosa ci suggerisce la sentenza: l’ordinamento non tollera che il testatore si faccia aiutare nel confezionare il proprio testamento, mentre si mostra disponibile a salvare la volontà di chi ha fatto testamento quando l’intervento dei terzi è stato fatto all’insaputa del testatore già defunto.

Talvolta nella prassi si presenta un problema piuttosto particolare: il testamento scritto “di mano” dal testatore ma in carattere stampatello. La validità del testamento è abbastanza dibattuta. Secondo alcuni, infatti, la scrittura in stampatello non sarebbe idonea a ricollegare lo scritto al testatore in quanto meccanica riproduzione dei caratteri “da stampa” e priva dei requisiti di personalità della scrittura. Altri interpreti e la giurisprudenza prevalente ritengono che il requisito di forma che la legge impone al testamento olografo sia la scrittura “di mano”, senza ulteriori specificazioni. Dal momento che anche la scrittura in stampatello è scrittura “di mano” non vi sarebbero ragioni per considerare non valido un testamento che soddisfa le richieste della legge. Peraltro non è secondario il fatto che la legge non conosce distinzione tra la scrittura in corsivo e la scrittura in stampatello, che trova una differenziazione soltanto in alcune pronunce giurisprudenziali. In questo senso si è pronunciata la Cass. civ. Sez. II Sent., 05-12-2018, n. 31457 dicendo che “L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità”.

In sintesi: la Suprema Corte afferma la validità del testamento olografo scritto in stampatello, ma afferma anche che, nel caso di contestazione della sua autenticità (ovvero di fronte all’affermazione che il testamento non è stato scritto dal testatore), la scrittura in stampatello rende più difficoltosa la verificazione.

 

CONCLUSIONI

Nella redazione del testamento olografo è bene attenersi a tutti gli elementi formali previsti dalla legge e avere cura che tutti gli elementi (contenuto, data e sottoscrizione) siano curati con grafia corsiva e nella contestualità.

Talvolta la scelta del testamento olografo può rappresentare la scelta più indicata. Si presta maggiormente, ad esempio, a regolamentare situazioni destinate a mutare a breve. Oppure, per via della scritturazione “di mano” si presta ad avere un contenuto meno tecnico e più “personale” rispetto al testamento pubblico. Queste valutazioni non significano che l’intervento del notaio non sia un intervento prezioso. Il notaio potrà prestarsi a valutare forma e contenuto di quanto si vuole scrivere e a custodirlo fiduciariamente, prevenendo così, da un lato l’inserimento di elementi che invalidano il testamento o favoriscono l’insorgere delle liti, e dall’altro la preservazione dell’integrità materiale del documento a fronte di smarrimenti e distruzioni più o meno volontarie.

Qualora si venga in possesso di un testamento olografo, seppure privo della data o redatto in scritture differenti, ovvero ancora scritto in stampatello, consegnarlo al notaio al fine di procedere ad una prima valutazione della completezza formale con il notaio medesimo. Salva l’evidenza di vizi formali di particolari gravità (ad esempio un testamento interamente dattiloscritto o non sottoscritto) la pubblicazione rimane comunque una operazione necessaria e preventiva anche alle contestazioni di carattere formali che potranno aver luogo solo successivamente alla stessa.